Oltre al congedo obbligatorio per maternità esiste anche un'altra forma di astensione dal lavoro di cui entrambi i genitori si possono avvalere sino agli otto anni del bambino.
Una volta trascorsi i cinque mesi di astensione obbligatoria dal lavoro, la neomamma (e persino il neopapà) che vuole continuare a stare con il proprio piccolo può avvalersi della legge 53/2000 che riconosce a entrambi i genitori la facoltà di usufruire nei primi otto anni di vita del bambino di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro pari a dieci mesi.
Dell'astensione facoltativa possono usufruire non solo i genitori naturali, ma anche quelli adottivi o affidatari. In questo caso l'astensione facoltativa può essere usufruita solo nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, se al momento dell'adozione e dell'affidamento il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni. Durante il periodo (o i periodi) di astensione facoltativa, la lavoratrice (o il lavoratore) percepiscono il 30% della retribuzione per un tempo massimo, per entrambi i genitori, di sei mesi e fino al terzo anno di vita del bambino.
Tale retribuzione viene riconosciuta per il restante periodo di astensione facoltativa, fruita cioè oltre il terzo anno di età e fino al compimento degli otto anni di vita del bambino, solo nel caso in cui il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte rispetto all'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.